Art. 1.
(Istituzione).

      1. La Repubblica italiana, in ottemperanza ai princìpi sanciti dall'articolo 11 della Costituzione, dallo Statuto delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, istituisce l'Istituto internazionale di ricerca per la pace e la risoluzione dei conflitti, di seguito denominato «Istituto».